(Provincia di Trento) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 19 dicembre 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; Visto l'art. 28, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino», secondo il quale l'organizzazione della Provincia e' costituita dalla segreteria generale della Provincia, dipartimenti, avvocatura della Provincia e agenzie; Visto l'art. 29, commi 3, 4 e 7, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che individua i dipartimenti della Provincia e dispone che le attribuzioni degli stessi e della segreteria generale della provincia sono disciplinate con regolamento, che stabilisce anche il numero massimo dei servizi e degli uffici; Visto l'art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che dispone, tra l'altro, che i servizi, strutture di secondo livello della provincia, sono individuati dal regolamento, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti presso cui sono incardinati; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2275 di data 27 ottobre 2006, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento recante «Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonche' individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti 1. Le attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti, come individuati dall'art. 29, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono definite nell'allegato A al presente regolamento.