(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
               Adige n. 51/I-II del 19 dicembre 2006)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della Giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle province;
   Visto  l'art. 28, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n.  3,  recante  «Norme  in  materia  di  governo  dell'autonomia del
Trentino»,  secondo  il  quale  l'organizzazione  della  Provincia e'
costituita  dalla  segreteria generale della Provincia, dipartimenti,
avvocatura della Provincia e agenzie;
   Visto l'art. 29, commi 3, 4 e 7, della legge provinciale 16 giugno
2006,  n.  3,  che individua i dipartimenti della Provincia e dispone
che  le  attribuzioni  degli stessi e della segreteria generale della
provincia  sono disciplinate con regolamento, che stabilisce anche il
numero massimo dei servizi e degli uffici;
   Visto  l'art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n.  3,  che dispone, tra l'altro, che i servizi, strutture di secondo
livello  della  provincia,  sono  individuati dal regolamento, che ne
definisce   la   denominazione  e  le  competenze  nell'ambito  delle
attribuzioni   della   segreteria  generale  della  Provincia  e  dei
dipartimenti presso cui sono incardinati;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2275 di data 27
ottobre   2006,  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo  schema  di
regolamento  recante  «Attribuzioni  della  segreteria generale della
Provincia  e dei dipartimenti nonche' individuazione, denominazione e
competenze  dei  servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»;
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Attribuzioni   della   segreteria  generale  della  Provincia  e  dei
                            dipartimenti

   1. Le attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei
dipartimenti,  come  individuati  dall'art.  29, comma 3, della legge
provinciale  16  giugno  2006, n. 3, sono definite nell'allegato A al
presente regolamento.